Richiesta prescrizione biennale conguagli – Faq

Ho ricevuto una fattura con un conguaglio relativo a più di 2 anni. Sulla fattura è indicato che una parte degli addebiti è prescritta. Il rimborso della quota prescritta avviene in automatico?

La prescrizione deve essere eccepita, ossia bisogna farla valere, utilizzando il modulo allegato in fattura o scaricabile dalla seguente pagina del sito internet aziendale:

RICHIESTA PRESCRIZIONE BIENNALE CONGUAGLI (delibera ARERA 547/2019)

Il modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, va inviato insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al codice fiscale del richiedente e all’attestazione fotografica della lettura del misuratore alla data della richiesta, ad uno dei seguenti indirizzi:

protocollo@pec.acquedottolucano.it

Acquedotto Lucano S.P.A. via Pasquale Grippo sn – 85100 Potenza

oppure tramite fax al numero 0971392600

2 – Ho ricevuto una fattura con la dicitura “Attenzione la presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni ….”. A chi posso chiedere informazioni?

Qualsiasi tipo di informazione può essere richiesta al numero verde 800992292 oppure inoltrando richiesta scritta ad uno dei seguenti indirizzi:

clienti@acquedottolucano.it

protocollo@pec.acquedottolucano.it

3 – Cosa succede dopo aver eccepito la prescrizione seguendo le modalità indicate?

Alla ricezione dell’eccezione della prescrizione biennale, Acquedotto Lucano vaglia la posizione dell’utente al fine di escludere che la mancata o erronea rilevazione dei dati di misura e dunque l’emissione di fatture con conguaglio superiore ai due anni, derivi da responsabilità accertata dell’utente.

4 – Quando si può parlare di presunta responsabilità dell’utente, condizione che potrebbe portare all’esclusione della prescrizione biennale?

C’è presunta responsabilità dell’utente in caso di manomissione contatore, contatore inaccessibile (interno) per il quale non è stata consentita la rilevazione dei dati di misura (rifiuto accesso da comprovare), contatore parzialmente accessibile (in proprietà privata) per il quale non è stato autorizzato l’accesso per rilevazione, contatore inaccessibile o parzialmente accessibile, per il quale sono stati effettuati tentativi comprovati di rilevazione e richiesta autolettura, anch’essa comprovata, senza alcun esito.

5 – In caso di eccezione della prescrizione come si procede per il pagamento della fattura oggetto di tale richiesta?

Dopo aver eccepito la prescrizione, l’utente ha il diritto di chiedere la sospensione del pagamento della bolletta.

6 – E se la fattura con quota prescritta è stata già pagata?

Se la fattura è già stata pagata il diritto ad eccepire la prescrizione decade. È il Codice civile che vieta la ripetizione (ossia la restituzione) di ciò che è già stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. In buona sostanza, se si paga un debito che non è dovuto per decorso dei termini, non si ha più diritto a chiederne la restituzione se non dovuti e versati per un errore.

7 – Quando non opera la prescrizione delle fatture emesse oltre il termine previsto (5 anni per le fatture con scadenza anteriore al 1 gennaio 2020, 2 anni per quelle con scadenza successiva al 1 gennaio 2020)?

La prescrizione non opera se, prima della scadenza del termine il Gestore ha provveduto ad inviare all’utente un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (Pec). Difatti l’invio della diffida comporta l’interruzione della prescrizione e il decorso del termine ricomincia da capo.

8 – La data di protocollo della diffida spedita è antecedente la data di scadenza della prescrizione ma è stata consegnata in data successiva. Il debito è prescritto?

Se la data di consegna è successiva al termine di scadenza per la prescrizione il debito è da considerarsi caduto in prescrizione in quanto fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione.

9 – La riforma dei termini di prescrizione (5 anni per le fatture con scadenza anteriore al 1 gennaio 2020, 2 anni per quelle con scadenza successiva al 1 gennaio 2020) riguarda soltanto le fatture di conguaglio pluriennale?

No, nella prescrizione biennale ricadono anche le fatture che contabilizzano i consumi ordinari che abbiano scadenza successiva al 1 gennaio 2020.

10 – La prescrizione biennale riguarda soltanto le bollette intestate a persone fisiche?

No, la prescrizione biennale non si applica soltanto alle fatture emesse per contratti di tipo domestico ma anche quelli di tipo commerciale intestati a microimprese, professionisti e società.

11 – Come si calcolano i tempi di prescrizione della fattura idrica?

I termini di prescrizione delle bollette si calcolano da calendario, partendo dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta andando a ritroso per 730 giorni (731 se uno dei due anni è bisestile). La prescrizione parte al finire dell’ultimo giorno. Se il termine della prescrizione è in un giorno festivo il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo

12 – Con il nuovo termine di prescrizione per le bollette cambia anche il termine dei tempi di conservazione delle ricevute di pagamento?

Naturalmente sì. Le ricevute di pagamento, da esibire su richiesta del Gestore al fine di dimostrare l’adempimento, dovranno essere conservate per 2 anni e non più per 5 anni.

Ultimo aggiornamento

02/12/20